La giurisprudenza di questi ultimi anni è tutta univoca nel ritenere che l’accettazione del paziente in una struttura, sia essa pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità con la medesima e, quindi, la responsabilità da contatto del medico dipendente dell’ente ospedaliero verso il paziente, posto che solo la diretta gestione della clinica costituisce elemento idoneo a consentire l’individuazione del soggetto titolare del rapporto instaurato tra medico e paziente e, conseguentemente, fonda la correlativa responsabilità.
Questo vuol dire che la responsabilità medica è di tipo contrattuale.