Le sentenze della Cassazione hanno stabilito, in questi anni, che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
La responsabilità del medico tra colpa grave e colpa lieve
4 luglio 2012 >